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Sez. 5, Sentenza n. 15152 del 30/06/2006 (Rv. 591578 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa ex art. 49 - Omesso versamento della somma dovuta - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Termine - Art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Art. 58, comma terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591578-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in caso di mancato versamento da parte del contribuente della somma dovuta in conseguenza della dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 49 della predetta legge, non trovano applicazione, ai fini dell'iscrizione a ruolo della medesima somma, né il termine di decadenza previsto dall'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, né quello previsto dall'art. 58, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardanti rispettivamente le ordinarie dichiarazioni d'imposta e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento d'imposta, con la conseguenza che, non riscontrandosi in proposito la previsione di uno specifico termine di decadenza, per sua natura eccezionale, si applica esclusivamente il termine di prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss. cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)