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Sez. 5, Sentenza n. 9772 del 24/04/2009 (Rv. 607942 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Somme dovute in seguito ad istanza di definizione agevolata ex art. 31 e 32 del d.l. n. 429 del 1982 - Iscrizione a ruolo - Termine di decadenza ex art. 17, comma terzo, del d.l. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607942-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata prevista dagli artt. 31 e 32 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme dovute in conseguenza della dichiarazione integrativa, non può trovare applicazione, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presupponendo tale disposizione una dichiarazione del contribuente o un accertamento d'ufficio, e non una liquidazione di somme dovute in conseguenza della definizione agevolata del rapporto tributario; nè detto articolo è suscettibile di interpretazione estensiva, per la sostanziale diversità dei rispettivi presupposti ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme di stretta interpretazione che fissano i termini di decadenza.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)