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Sez. 1, Sentenza n. 3624 del 19/12/1972 (Rv. 361634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - FONDAMENTO*
Stato
decisa il 1972-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - FONDAMENTO*

Il principio secondo il quale la improcedibilita dell'appello, ai sensi dell'art 348, cpv, cod proc civ, deve essere dichiarata anche nel caso in cui l'appellante, pur avendo presentato il proprio fascicolo nella prima udienza, non lo abbia restituito tempestivamente, dopo averlo ritirato a norma dell'art 169 dello stesso codice, non deriva da un'interpretazione analogica del citato art 348, giacche questo non prescrive la presentazione del fascicolo come attivita fine a se stessa, ma come Onere non solo di porre, ma anche di mantenere il fascicolo nella disponibilita dell'ufficio, affinche esso possa pervenire, insieme con i documenti che deve contenere, all'esame del collegio, e non perche assolva alla sola funzione di servire per l'Esercizio dei poteri spettanti all'istruttore. (V 2318'71, mass n 353186; 1907'71, mass n 352473; (V 143'71, mass n 349516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)