Sez. 2, Sentenza n. 66 del 06/01/1981 (Rv. 410456 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - FONDAMENTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - FONDAMENTO.*
Il principio secondo il quale l'improcedibilita dell'appello, ai sensi dell'art 348 cod proc civ, deve essere dichiarata anche nel caso in cui l'appellante, pur avendo presentato il proprio fascicolo nella prima udienza, non lo abbia restituito tempestivamente, dopo averlo ritirato a norma dell'art 169 dello stesso codice, non deriva da un'interpretazione analogica del citato articolo 348, in quanto questo non prescrive la presentazione del fascicolo come attivita fine a se stessa, ma come Onere non solo di porre, ma anche di mantenere il fascicolo nella disponibilita dell'ufficio, affinche esso possa pervenire, insieme con i documenti che deve contenere, all'esame del collegio, e non perche assolva alla sola funzione di servire per lo Esercizio dei poteri spettanti all'istruttore. (V 2318/71, mass n 353186; (V 1907/71, mass n 352473; (V 143/71, mass n 349516; (Conf 3624/72, mass n 361634).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)