Sez. L, Sentenza n. 6252 del 11/12/1985 (Rv. 443370 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - VIOLAZIONE - CONTROVERSIA PER IL RELATIVO RISARCIMENTO DEI DANNI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DEL LAVORO - NECESSITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 2598 COD. CIV. - COMMESSA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - CRITERI NORMALI DELLA COMPETENZA PER VALORE - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - VIOLAZIONE - CONTROVERSIA PER IL RELATIVO RISARCIMENTO DEI DANNI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DEL LAVORO - NECESSITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 2598 COD. CIV. - COMMESSA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - CRITERI NORMALI DELLA COMPETENZA PER VALORE - APPLICABILITÀ.*
Il divieto di concorrenza rientra nel più generale dovere di fedeltà che incombe al prestatore di lavoro subordinato o all'agente. Conseguentemente costituisce controversia di lavoro - la cui cognizione è devoluta al giudice del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. - quella fondata sulla violazione, in costanza di rapporto, del suddetto Obbligo contrattuale, quale lamentata dal datore di lavoro o dal preponente al fine di conseguire dal prestatore di lavoro o dall'agente il risarcimento dei danni; mentre rientra nella normale Competenza per valore la controversia fondata sull'illecito extracontrattuale per violazione del disposto dell'art. 2598 cod. civ. commessa dal lavoratore o dall'agente dopo la cessazione del rapporto contrattuale. (V 2677/85, mass n 441643; (V 567/84, mass n 432802; (V 3512/80, mass n 407348).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)