Sez. 4, Sentenza n. 15220 del 19/02/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287981-01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' | Sentenza di incompetenza ex art. 23 cod. proc. pen. - Poteri del pubblico ministero "ricevente"
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA'
in sede di esercizio dell'azione penale - Richiesta di rinvio a giudizio per reato diversamente qualificato da quello proposto dal giudice dichiaratosi incompetente - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, il pubblico ministero cui sono trasmessi gli atti processuali a seguito di pronuncia dichiarativa di incompetenza, è legittimato, nel riesercitare l'azione penale, a qualificare i fatti diversamente da quanto avvenuto in sentenza, conseguendo alla decisione sulla competenza effetti preclusivi solo con riguardo all'individuazione del giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dedotto vizio di nullità della decisione di appello, quale effetto della nullità della precedente richiesta di rinvio a giudizio, in un caso in cui il pubblico ministero, con il rinnovato promovimento dell'azione penale, aveva attribuito ai fatti una diversa qualificazione giuridica).
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)