Sez. 1, Sentenza n. 29196 del 09/05/2017 Cc. (dep. 12/06/2017) Rv. 271159 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Dichiarazione di incompetenza del giudice ex art. 23 cod. proc. pen. - Necessità che il pubblico ministero modifichi l'imputazione nel senso proposto dal giudice dichiaratosi incompetente - Conseguenze in caso di mancata modifica - Poteri del secondo giudice - Indicazione.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
In tema di competenza per territorio, il pubblico ministero cui siano trasmessi gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, qualora la eserciti, deve attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante dichiaratosi incompetente, costituendo tale decisione una preclusione processuale all'esercizio dell'originaria imputazione, sicchè, nel caso in cui ciò non avvenga, il secondo giudice, investito dell'originaria ed immodificata contestazione, non può declinare la propria competenza ma deve sollecitare il pubblico ministero alla corrispondente modifica dell'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)