Sez. 2, Sentenza n. 36186 del 06/07/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270649 - 01
AZIONE PENALE - IN GENERE | Sentenza del tribunale di incompetenza territoriale - Trasmissione degli attti al P.M. presso il giudice ritenuto competente - Successiva richiesta di archiviazione - Ammissibilità - Sussistenza.
AZIONE PENALE - IN GENERE
Dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del tribunale e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, potendo formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento. (In motivazione la Corte ha affermato che le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e 76 del 1993, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria previsione dell'art. 23 cod. proc. pen. della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, hanno comportato una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale, parificando la disciplina normativa a quella prevista dall'art. 22, comma terzo, cod. proc. pen. relativa alla dichiarazione di incompetenza del giudice per le indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)