Sez. 6, Sentenza n. 41342 del 09/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235440 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. | Diversità del fatto rilevata nel dibattimento - Reiterazione della citazione a giudizio per il medesimo fatto - Ammissibilità - Esclusione - Nullità del decreto di citazione a giudizio - Abnormità - Esclusione.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.
Il pubblico ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione. Ne consegue che non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, constatata nuovamente la diversità del fatto, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)