Sez. L, Ordinanza n. 833 del 22/10/1993 (Rv. 483972 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio) | Incompetenza del secondo giudice - Indicato dal primo giudice dichiaratosi incompetente - Ritenuta in relazione a norma sopravvenuta - Sollevazione di conflitto negato ex art. 45 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio)
In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente, ma in relazione a disposizione, regolatrice della competenza, diversa da quella posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile al giudizio in corso, non può sollevare conflitto negativo ex art. 45 cod. proc. civ., che si risolverebbe in un inammissibile regolamento preventivo in ordine all'"ius superveniens".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)