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Sez. 2, Sentenza n. 1101 del 04/02/1988 (Rv. 457361 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PAGAMENTO DI CAPARRA CONFIRMATORIA - PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RECESSO.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457361-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PAGAMENTO DI CAPARRA CONFIRMATORIA - PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RECESSO.*

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento deve intendersi impiegata per la sua intera entità per assolvere la duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria di preventiva liquidazione del danno per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. Pertanto il versamento di essa, costituendo principio di esecuzione del contratto, impedisce l'Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del codice civile. (Conf 727/80, mass n 404174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)