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Sez. 3, Sentenza n. 727 del 30/01/1980 (Rv. 404174 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - CONSEGNA DI UNA SOMMA 'A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA E PRINCIPIO DI PAGAMENTÒ AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DI UNA COMPRAVENDITA - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404174-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - CONSEGNA DI UNA SOMMA 'A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA E PRINCIPIO DI PAGAMENTÒ AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DI UNA COMPRAVENDITA - FUNZIONE.*

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra 'a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamentò va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entita per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione con cui il giudice del merito, in osservanza dell'enunciato principio, aveva stabilito, in Mancanza di Determinazione ad opera dei contraenti, quale parte della somma avesse funzione di caparra, ponendo a base della decisione una nozione di fatto, rientrante nella comune esperienza tenuta presente dalle parti, costituita dalla consuetudine commerciale per cui nelle compravendite immobiliari la caparra si aggira normalmente su un sesto del prezzo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)