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Sez. 2, Sentenza n. 7935 del 23/08/1997 (Rv. 507048 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Versamento anticipato di somma di denaro a titolo di caparra da parte di uno dei contraenti - Duplicità di funzione - Conseguenze - Successivo inadempimento - Natura di caparra confirmatoria - Sussistenza - Successivo adempimento definitivo - Natura di anticipazione parziale della prestazione - Sussistenza - Attribuzione a parte soltanto della somma versata della funzione di caparra in caso di inadempimento - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507048-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio, così che, distinguendosi le due funzioni soltanto rispetto alla destinazione finale della somma versata, questa, in caso di esatto adempimento, verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente (ovvero richiesta nella misura del doppio), previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno (salvo che detta parte non preferisca avvalersi dell'ordinaria azione contrattuale, domandando l'esecuzione in forma specifica o la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno). Ne consegue che, assolvendo la corrisposta somma di denaro a ciascuno dei ricordati scopi nella sua interezza, non è consentito al giudice di merito, in caso di successivo inadempimento di uno dei contraenti, ridurne (arbitrariamente) l'importo, attribuendo soltanto a parte di essa la funzione di caparra, ed alla parte restante quella di prestazione anticipata, con conseguente diritto di ritenzione soltanto parziale per il contraente non inadempiente (salva espressa pattuizione in tal senso convenuta tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)