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Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018) Rv. 273217 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE | Travisamento del fatto - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273217-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DI LEGGE PENALE

Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso volto a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la diffusività delle emissioni sonore e la loro idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)