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Sez. 3, Sentenza n. 22035 del 13/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010) Rv. 247626 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Destinatari - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247626-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)