diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13751 del 22/07/2004 (Rv. 574858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limitazione alla violazione delle regole interpretative e al vizio di motivazione - Applicabilità anche ai contratti integrativi per gli enti pubblici non economici - Fondamento - Fattispecie in tema di contratti integrativi per l'INPS.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice del merito possono essere prospettate esclusivamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione, senza che tale principio possa subire deroga nel caso della contrattazione collettiva integrativa per gli enti pubblici non economici, atteso che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto anche per violazione di legge o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali, ma non anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi integrativi, di cui all'art. 40 dello stesso d.lgs. (principio sulla base del quale, la S.C., esaminando motivo di ricorso proposto ai sensi del n. 3 e del n. 5, dell'art. 360 c.p.c., ha cassato con rinvio, prescrivendo come principio di diritto al giudice del rinvio l'applicazione del canone esegetico di cui all'art. 1367 cod. civ., la sentenza di merito che, nell'interpretare la clausola dei contratti integrativi relativi all'I.N.P.S., stipulati il 22 marzo 1997 e l'8 luglio 1998, avente ad oggetto il riconoscimento del c.d. salario di professionalità, aveva ritenuto che tale indennità fosse stato riconosciuta anche al personale in servizio alla data della stipula dei suddetti contratti, anziché soltanto a quello in servizio, rispettivamente, alla data del primo gennaio 1997 e del primo gennaio 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)