diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1045 del 29/01/2000 (Rv. 533301 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione - Motivo proponente soltanto una tesi interpretativa contrapposta a quella del giudice di merito - Inammissibilità - Specifica denunzia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione - Necessità - Fattispecie relativa al contratto collettivo per i dipendenti del Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche di L'Aquila.
Stato
decisa il 2000-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533301-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa rendersi ammissibile la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (nella specie il giudice di merito aveva interpretato l'art. 43 del c.c.n.l. 11 novembre 1988 per i dipendenti del Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche di L'Aquila - che per la risoluzione del rapporto per giusta causa prevedeva la necessità del contraddittorio per i casi di particolare gravità - nel senso che l'assenza per malattia protrattasi per lungo tempo integrava una ipotesi ordinaria giustificatrice di risoluzione del rapporto senza necessità di contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)