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Sez. L, Sentenza n. 12179 del 02/07/2004 (Rv. 574075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Passaggio ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti per esercizio di fatto delle relative mansioni - Art. 6 della legge n. 190 del 1985 - Facoltà della contrattazione collettiva di stabilire un termine superiore a tre mesi - Applicabilità sia alla ipotesi di previsione per le suddette categorie di un'unica qualifica sia alla ipotesi di pluralità di qualifiche - Conseguenze - Appartenenza dell'interessato ad una delle categorie medesime - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI

L'art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria), sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Legge 02/04/1986 num. 106 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)