Sez. L, Sentenza n. 4516 del 05/05/1999 (Rv. 526057 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Categoria dei quadri (o dei dirigenti) - Passaggio alla stessa per esercizio di fatto delle relative mansioni (art. 6 legge n. 190/1985) - Facoltà della contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a tre mesi - Applicabilità ai passaggi di livello nell'ambito della stessa categoria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
La norma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190, che, in deroga all'art. 2103 cod. civ., consente alla contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi, perché l'assegnazione alle mansioni superiori di quadro (o di dirigente) divenga definitiva, va interpretata nel senso che essa riguarda la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri (o a quella dei dirigenti) da una categoria inferiore nell'ambito delle quattro categorie del personale dipendente previste dall'art. 2095 cod. civ., e non anche per l'acquisizione del diritto all'inquadramento in un livello superiore di quelli eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva all'interno della stessa categoria, in considerazione della formulazione letterale della disposizione e, sul piano della "ratio legis", del fatto che l'esigenza di particolari garanzie riguardo alle capacità professionali, che è prospettabile per il passaggio alla categoria superiore, non sussiste in maniera analoga per passaggi interni alla stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)