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Sez. L, Sentenza n. 3849 del 29/06/1984 (Rv. 435802 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA DA PARTE DEI TELECINEFOTOOPERATORI - REQUISITI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 649 DEL 1976 - CONTRASTO CON LA LEGGE N. 69 DEL 1963 - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DELLA PROVA SCRITTA CON LA ILLUSTRAZIONE DI UN FATTO O AVVENIMENTO CON UN SERVIZIO TELECINEFOTOGRAFICO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435802-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA DA PARTE DEI TELECINEFOTOOPERATORI - REQUISITI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 649 DEL 1976 - CONTRASTO CON LA LEGGE N. 69 DEL 1963 - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DELLA PROVA SCRITTA CON LA ILLUSTRAZIONE DI UN FATTO O AVVENIMENTO CON UN SERVIZIO TELECINEFOTOGRAFICO - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976 - regolamento di esecuzione della legge n. 69 del 1963 - prevedendo, per consentire l'accesso alla professione giornalistica da parte anche dei telecinefotooperatori, il requisito della realizzazione di "immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'Esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione", non viola in alcun modo la legge n. 69 del 1963, la quale non contiene alcuna formale definizione dell'attività giornalistica, nel consapevole intento di consentire l'applicabilità della disciplina per questa dettata a qualsiasi Forma di manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo, svolgentesi non solo attraverso il tradizionale mezzo scritto della stampa periodica o anche orale dei servizi giornalistici radiotelevisivi, ma anche attraverso immagini che per compiutezza espositiva, sequenza, selezione e montaggio siano destinate ad identico scopo nonché dotate di idoneità ad assolverlo, in via di completamento o di sostituzione degli altri mezzi espressivi e perciò senza essere esclusivamente al servizio di questi. Pertanto, coerentemente con tale lata nozione di attività giornalistica, desumibile dalla citata legge, il regolamento esecutivo di cui al d.P.R. n. 649 del 1976 prevede (art. 2) che la prova scritta, richiesta dagli artt. 32 e 35 della medesima legge ai fini dello accertamento dell'idoneità professionale, possa essere sostituita dall'"illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio telecinefotografico".*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)