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Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 12/07/1980 (Rv. 408349 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE CONTUMACE DECEDUTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA PER MANCANZA DELLA PERSONA NOTIFICANDA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408349-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE CONTUMACE DECEDUTA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA PER MANCANZA DELLA PERSONA NOTIFICANDA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA.*

La notificazione della sentenza alla parte contumace deceduta dopo la sua pubblicazione, nulla per Mancanza della persona cui e fatta, senza possibilita di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'ultimo comma dell'art 156 cod proc civ, e comunque inidonea, a far decorrere, nei confronti degli eredi della stessa parte, il termine breve d'impugnazione previsto dall'art 325 cod proc civ, indipendentemente dalla eventuale mancata conoscenza del decesso da parte del soggetto notificato o del suo procuratore, occorrendo all'uopo procedere alla rinnovazione della notificazione a termini del secondo comma dell'art 328 cod proc civ. (V 4476/77, mass n 388087; (V 30/74, mass n 367523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)