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Sez. 3, Sentenza n. 4157 del 15/07/1982 (Rv. 422128 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RIVENDITA DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO PRIMA DEL DECORSO DI DIECI ANNI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422128-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RIVENDITA DEL FONDO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO PRIMA DEL DECORSO DI DIECI ANNI - CONSEGUENZE.*

L'acquisto del fondo operato dall'affittuario di esso con l'Esercizio del diritto di riscatto, nell'ipotesi prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, viene meno ove il fondo stesso sia stato rivenduto prima del decorso di dieci anni (art. 28) quando il rapporto d'immediatezza fra tali Atti sia tale da dimostrare un unico disegno secondo cui il fondo fu riscattato per non essere coltivato in futuro direttamente dall'acquirente.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)