Sez. 3, Sentenza n. 4249 del 19/07/1984 (Rv. 436177 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - IMMEDIATA RIVENDITA DEL FONDO A TERZI - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - IMMEDIATA RIVENDITA DEL FONDO A TERZI - EFFETTI.*
In tema di prelazione agraria, il relativo potere del coltivatore è subordinato all'interesse del medesimo a consolidare nella propria persona impresa agricola e proprietà dell'intero fondo oggetto del rapporto di affitto, in relazione alla funzione sociale e, quindi, alla promozione della proprietà coltivatrice. Pertanto, in ipotesi di immediata rivendita, da parte del coltivatore, del fondo acquistato con l'Esercizio della prelazione, ovvero di una porzione dello stesso, la Mancanza di detto specifico interesse, privilegiato dal legislatore, comporta l'inesistenza del contratto di acquisto del fondo per difetto dell'atto di accettazione tipico del coltivatore o, comunque, per difformità tra denuntiatio ed accettazione, con conseguente soggezione di tale rivendita alla disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1479 per la vendita di cosa altrui. (V 820/84, mass n 433038; (V 3329/83, mass n 428229; (V 4157/82, mass n 422128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)