Sez. 3, Sentenza n. 3329 del 14/05/1983 (Rv. 428229 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER RIVENDERE IL FONDO A TERZI NON AVENTI DIRITTO - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DIRETTA DEL FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER RIVENDERE IL FONDO A TERZI NON AVENTI DIRITTO - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Il dato della coltivazione del fondo, che, quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria, deve essere accertato per l'avente diritto con riferimento all'epoca in cui la prelazione viene da lui esercitata, deve sussistere non solo in termini di attualità ma anche di sua prospettiva futura, e va di conseguenza escluso quando, attraverso una preordinata combinazione negoziale, il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro, non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge. (Conf 4157/82, mass n 422128; (Conf 4709/81, mass n 415440; (Conf 2591/81, mass n 413370; (Conf 3446/79, mass n 399865).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)