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Sez. 3, Sentenza n. 7414 del 16/12/1983 (Rv. 432016 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISTO DI UN FONDO RUSTICO E SUCCESSIVA VENDITA A UN TERZO PREORDINATI, NELL'INTENZIONE DEL PRELAZIONANTE E DEL TERZO, A FAR ACQUISIRE LA PROPRIETÀ DEL FONDO AL TERZO NON AVENTE DIRITTO - NULLITÀ DI ENTRAMBI I NEGOZI.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432016-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISTO DI UN FONDO RUSTICO E SUCCESSIVA VENDITA A UN TERZO PREORDINATI, NELL'INTENZIONE DEL PRELAZIONANTE E DEL TERZO, A FAR ACQUISIRE LA PROPRIETÀ DEL FONDO AL TERZO NON AVENTE DIRITTO - NULLITÀ DI ENTRAMBI I NEGOZI.*

In relazione alle finalità dello sviluppo della proprietà coltivatrice la legge 26 maggio 1965 n. 590 richiede inderogabilmente in capo al soggetto che intende esercitare il diritto di prelazione la concreta prospettiva che la coltivazione continui ad essere svolta in futuro dallo stesso. Pertanto l'acquisto di un fondo rustico a seguito dell'Esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della richiamata legge da parte dell'affittuario coltivatore diretto e la successiva vendita ad un terzo, posti in essere con una combinazione negoziale preordinata, nell'intenzione del prelazionante e del terzo - e senza che sia necessaria la partecipazione del proprietario, originario venditore - alla realizzazione dello scopo pratico di far conseguire la proprietà del fondo al terzo non avente diritto, sono entrambi nulli, perché in frode alla detta normativa. (V 3329/83, mass n 428229; (V 4157/82, mass n 422128; (V 4709/81, mass n 415440).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)