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Sez. 3, Sentenza n. 21019 del 19/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229037 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condizione analoga alla schiavitù nella previgente dizione dell'art. 600 cod. pen. - Nozione - Differenza con il delitto di induzione alla prostituzione mediante violenza.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229037-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

La nozione di "condizione analoga alla schiavitù", contenuta nella previgente disposizione di cui all'art. 600 cod. pen., richiama la particolare situazione di fatto di una persona, che venga ridotta in una condizione simile a quella di una "res" posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da eccedere gli effetti della mera condotta di induzione alla prostituzione mediante violenza e da comprimerne significativamente la libertà personale, attraverso la privazione della capacità di determinarsi autonomamente. (Nel caso di specie, la vittima era stata sottoposta ad un continuo controllo visivo e telefonico, sia nel corso dell'attività di prostituzione alla quale era stata costretta, sia nel corso della restante parte della giornata, senza possibilità di allontanarsi dai luoghi prestabiliti, né di allacciare relazioni sociali.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)