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Sez. L, Sentenza n. 25315 del 05/12/2007 (Rv. 600527 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi ex art. 8, comma 2, legge, n. 223 del 1991 - Applicabilità - Condizioni - Trasformazione volontaria del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità tra primo e secondo - Necessità.
Stato
decisa il 2007-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600527-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Nell'art. 8, comma 2, legge n. 223 del 1991, che attribuisce il beneficio degli sgravi contributivi per un ulteriore periodo ai datori di lavoro che trasformino il contratto a tempo determinato dei lavoratori assunti dalla mobilità in contratto a tempo indeterminato, l'espressione "nel corso del suo svolgimento" deve essere interpretata nel senso che il beneficio spetta ai datori di lavoro che trasformino volontariamente il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità tra il primo ed il secondo.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)