Sez. L, Sentenza n. 4360 del 21/07/1979 (Rv. 400881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNCIA O TRANSAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNCIA O TRANSAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Per attribuire Rilevanza negoziale di rinunzia o di transazione alla dichiarazione di saldo con cui il lavoratore afferma di avere ricevuto una determinata somma a tacitazione di quanto dovutogli, non e sufficiente che tale dichiarazione attesti il personale convincimento del dipendente di essere soddisfatto di ogni suo diritto o contenga l'espressione di una generica e indeterminata intenzione di rinunciare anche transattivamente ad eventuali ed imprecisati diritti. E invece necessario che risulti inequivocabilmente accertato, per il concorso di altre specifiche circostanze aliunde desumibili che la dichiarazione sia stata emessa con la chiara consapevolezza degli specifici diritti che sarebbero spettati al lavoratore o ai quali egli coscientemente abbia inteso rinunciare o sui quali abbia inteso transigere. (Conf 1819/76, mass n 380605).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)