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Sez. L, Sentenza n. 13891 del 11/12/1999 (Rv. 532046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Responsabilità del lavoratore per il danneggiamento della cosa di proprietà del datore di lavoro consegnatagli per l'espletamento della prestazione lavorativa - Inadempimento dell'obbligo di diligenza - Configurabilità - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Derogabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Il lavoratore che abbia avuto in consegna dal datore di lavoro, per l'espletamento della prestazione lavorativa, una cosa di proprietà del datore di lavoro risponde del danneggiamento della cosa stessa a titolo di responsabilità contrattuale e, precisamente, a titolo di inadempimento dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro. Ai fini della affermazione della relativa responsabilità normalmente incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova che l'evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Peraltro le parti, sia individualmente sia collettivamente, possono disciplinare la ripartizione dell'onere della prova diversamente. (Fattispecie relativa all'art. 67 CCNL autoferrotranvieri- t.u. 23 luglio 1976).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 1716, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)