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Sez. L, Sentenza n. 6645 del 19/07/1997 (Rv. 506158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Responsabilità del lavoratore per eventi dannosi inerenti alla sua prestazione - Onere probatorio gravante sul datore di lavoro - Nesso causale tra danno e mancanza di diligenza - Dimostrazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro dar prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè è in rapporto di derivazione causale da tale condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)