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Sez. L, Sentenza n. 705 del 28/01/1984 (Rv. 432960 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - RICEVITORE DI PRIMA CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432960-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - RICEVITORE DI PRIMA CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*

Al fine dell'attribuzione della qualifica di ricevitore di prima categoria prevista per i dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo, il lavoratore deve dimostrare lo svolgimento di mansioni che comportino una responsabilità diretta dei servizi amministrativi e di cassa e non di attività accessorie e complementari che non comportino la computabilizzazione e l'imputazione delle somme riscosse. (V 2684/80, mass n 406463; (V 2581/80, mass n 406324; (V 394/80, mass n 403774; (V 4723/79, mass n 401286; (V 3129/79, mass n 399485).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)