Sez. 1, Sentenza n. 26557 del 10/02/2016 Cc. (dep. 24/06/2016) Rv. 267254 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 in relazione alle c.d. droghe leggere - Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 - Rideterminazione della pena principale ad opera del giudice dell'esecuzione - Revoca della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida - Esclusione - Ragioni - Modifica della sanzione accessoria - Esclusione - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il giudice dell'esecuzione che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per le c.d. "droghe leggere" per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non può revocare la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida inflitta ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309 del 1990, disposizione attualmente in vigore nella sua originaria formulazione, né può modificare la suddetta sanzione accessoria qualora nella sentenza di condanna il giudice della cognizione abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla specie e alla durata della sanzione accessoria e questa sia, in relazione alla pena principale rideterminata, conforme al parametro legale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 676, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)