Sez. 1, Sentenza n. 38712 del 23/01/2013 Cc. (dep. 19/09/2013) Rv. 256879 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Condanna a pena illegale - Possibilità di rettifica in sede esecutiva - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
In sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie e quantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)