Sez. L, Sentenza n. 3639 del 26/05/1983 (Rv. 428526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DISCIPLINE DIVERSE AVENTI NATURA NEGOZIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" DELLA DISCIPLINA ANTERIORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ADESIONE ESPRESSA O TACITA DEI DIPENDENTI - NECESSITÀ - ADESIONE TACITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DISCIPLINE DIVERSE AVENTI NATURA NEGOZIALE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL DATORE DI LAVORO - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" DELLA DISCIPLINA ANTERIORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ADESIONE ESPRESSA O TACITA DEI DIPENDENTI - NECESSITÀ - ADESIONE TACITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel caso in cui, in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro, si succedano nel tempo discipline diverse aventi natura negoziale, come le cosiddette norme comuni o regolamentari - rientranti nello schema del contratto per adesione - del personale dell'Azione cattolica italiana (e, in particolare, il regolamento del 25 giugno 1947 e quello dell'1 maggio 1958, parzialmente modificativo del precedente), non vale il principio del "diritto quesito", relativo al caso di successione di leggi, ma quello della libera autonomia contrattuale, con la conseguenza che una nuova disciplina predisposta dal datore di lavoro, ove ad essa abbiano prestato adesione i dipendenti, può modificare anche in peius quella anteriore. Detta adesione, la quale può essere sia espressa (orale o scritta) che tacita, deve, in quest'ultima ipotesi, desumersi da un comportamento che - tenuto conto della posizione di contraente più debole propria del lavoratore subordinato - evidenzi, in modo concludente ed univoco, la sua volontà di accettare la disciplina modificativa della precedente, restando escluso che tale volontà possa rinvenirsi nel mero silenzio, salvo che peculiari circostanze o situazioni, oggettive o soggettive, siano tali da renderlo significativo. (V 1086/80, mass n 404560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)