Sez. L, Sentenza n. 3047 del 17/05/1985 (Rv. 440751 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - RAPPORTO - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO - CONFLITTO TRA LE DIVERSE CLAUSOLE - SOLUZIONI - CRITERI - MODIFICAZIONI IN "PEIUS" DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - RAPPORTO - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO - CONFLITTO TRA LE DIVERSE CLAUSOLE - SOLUZIONI - CRITERI - MODIFICAZIONI IN "PEIUS" DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
I contratti di lavoro aziendale hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, anche se di applicazione ristretta in relazione a particolari situazioni aziendali e ad essi non si applica la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, sicché il rapporto fra un contratto aziendale e un contratto nazionale non si pone necessariamente in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli casi, di un collegamento fra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi, in virtù della previsione, nell'uno o nell'altro contratto, di specifiche Disposizioni di rinvio. Pertanto, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello, il conflitto fra le relative clausole contrattuali va risolto, non già assegnando prevalenza alla disciplina più favorevole per il lavoratore o in base al criterio della specialità, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti contraenti (che il giudice del merito deve accertare nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e dando adeguata motivazione del proprio convincimento), tenendo presente che la possibilità della nuova disciplina collettiva (sia essa nazionale o aziendale) di modificare in peius (per i lavoratori) quella precedente può trovar limite soltanto nell'esistenza di veri e propri diritti (e non già di mere aspettative) che il lavoratore abbia acquisito sotto il vigore della clausola poi superata da quella peggiorativa, ancorché tali diritti non siano stati ancora esercitati o soddisfatti. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la normativa contrattuale nazionale del trattamento di quiescenza, introdotta dall'art. 24 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, non avesse assorbito quella dell'art. 39 dell'accordo aziendale del 18 dicembre 1972). (V 2808/84, mass n 434843; (V 1501/84, mass n 433591; (V 3639/83, mass n 428526; (V 2790/83, mass nn 427704 e 427705; (V 718/83, mass n 425456; (V 4280/82, mass n 422255; (Conf 927/84, mass n 433120, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2081, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)