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Sez. L, Sentenza n. 3034 del 17/05/1985 (Rv. 440741 - 01)

TRATTATI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. - RAPPORTI DI LAVORO DEI CIVILI ADDETTI AI SERVIZI DELLE FORZE STRANIERE DELLA N.A.T.O. IN ITALIA - ACCORDO DEL 17 LUGLIO 1957 TRA IL MINISTERO DEL LAVORO ED IL COMANDO DELLE FORZE AMERICANE IN ITALIA (COSIDDETTA DICHIARAZIONE CONGIUNTA) - NATURA - LEGGE O CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE - ACCORDO NORMATIVO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - OPERATIVITÀ COME "DISCIPLINARE" EX ART. 1341 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440741-01

TRATTATI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. - RAPPORTI DI LAVORO DEI CIVILI ADDETTI AI SERVIZI DELLE FORZE STRANIERE DELLA N.A.T.O. IN ITALIA - ACCORDO DEL 17 LUGLIO 1957 TRA IL MINISTERO DEL LAVORO ED IL COMANDO DELLE FORZE AMERICANE IN ITALIA (COSIDDETTA DICHIARAZIONE CONGIUNTA) - NATURA - LEGGE O CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE - ACCORDO NORMATIVO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - OPERATIVITÀ COME "DISCIPLINARE" EX ART. 1341 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di rapporti di lavoro dei civili addetti ai servizi delle forze straniere della n.A.T.O. In Italia, l'accordo (cosiddetto dichiarazione congiunta) del 17 luglio 1957 tra il ministero del lavoro ed il comando delle forze americane in Italia - che, in applicazione della convenzione di Londra del 18 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335, detta, quanto al personale cosiddetto a statuto locale, prescrizioni concernenti la continuità dell'impiego dei lavoratori assunti e la scelta, secondo criteri riferiti alle attitudini, alle mansioni, all'anzianità ed allo stato di famiglia, dei lavoratori da licenziare - non ha valore né di legge, non essendo un accordo internazionale ratificato, né di contratto collettivo, mancando al ministro del lavoro la rappresentanza dei lavoratori; nondimeno, la predetta "dichiarazione congiunta" ha efficacia giuridica come accordo normativo intervenuto - in materia regolata dal diritto interno - tra un organo pubblico di stato straniero, al riguardo operante iure privatorum, ed il ministero italiano, istituzionalmente preposto alla tutela in via amministrativa del lavoro, e concretantesi nell'adozione di un "disciplinare", che, oltre a vincolare lo stato straniero, opera ex art. 1341 cod. civ., come insieme di clausole predisposte suscettibili di adesione anche implicita, pure nei confronti dei lavoratori. (V 2721/84, mass n 434767; (V 7100/83, mass n 431719; (V 3639/83, mass n 428526; (V 400/77, mass n 383946; (V 355/77, mass n 383898).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Decr. Legge Luogoten. 21/06/1945 num. 377, Decreto Legge 10/08/1945 num. 474, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 22/07/1961 num. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)