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Sez. 1, Sentenza n. 1965 del 26/02/1994 (Rv. 485479 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere | Punti o questioni decisivi - Omessa pronuncia od omesso esame in prime cure - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485479-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere

Non sussiste nel vigente ordinamento un principio generale in virtù del quale il giudizio di merito debba svolgersi in doppio grado. Infatti, le norme di carattere eccezionale degli articoli 353 e 354 del cod. proc. civ., prevedendo ipotesi tassative di remissione al primo giudice (ivi compresa l'ipotesi di sentenza affetta da giuridica inesistenza, da ricomprendersi tra i casi di nullità di cui al secondo comma dell'art. 161 stesso codice), escludono la necessità che siano esaminate da due distinti giudici di merito tutte le cause caratterizzate da omessa pronuncia od omesso esame in prime cure di punti o questioni decisivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)