Sez. 2, Sentenza n. 5612 del 22/05/1995 (Rv. 492377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Difetto di "legitimatio ad causam" di primo grado - Erronea dichiarazione in primo grado - Decisione nel merito - Obbligo del giudice di appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione in primo grado del difetto di "legitimatio ad causam" dell'attore, dovendo in tal caso il giudice d'appello trattenere la causa e deciderla nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)