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Sez. 3, Sentenza n. 14255 del 28/07/2004 (Rv. 575030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Giudizio disciplinare - Applicazione sanzione minore - Regressione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Qualora la Commissione centrale esercenti professioni sanitarie intenda ridurre la sanzione disciplinare, non è tenuta a restituire gli atti all'organo locale per l'applicazione della sanzione minore, atteso che è principio generale comune anche al giudizio disciplinare la non regressione del procedimento, salvo diverse tassative previsioni di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)