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Sez. L, Sentenza n. 2583 del 04/10/1974 (Rv. 371016 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371016-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 2 del RD 17 agosto 1935 n 1765, ora art 2 del tu 30 giugno 1965, n 1124, perche possa prospettarsi l'indennizzabilita dell'infortunio che incolga il lavoratore, e sempre necessario che sussista un nesso di causalita tra la prestazione lavorativa e l'infortunio: l'evento deve riconnettersi ad un rischio non estraneo all'esecuzione dell'attivita lavorativa, che sia cioe insito nella prestazione del lavoratore (rischio vero e proprio) o che sia strettamente collegato alla stessa, come situazione rispondente a particolari esigenze, che solo col richiesto comportamento, quantunque comporti rischio, possano essere soddisfatte (rischio specifico improprio o rischio generico aggravato). Tale rischio puo ricorrere nell'infortunio in itinere, nella ipotesi che incolga il lavoratore mentre percorre una via o si avvalga di un mezzo di trasporto del quale debba necessariamente far uso per l' espletamento del lavoro, come, ad esempio, il dover percorrere, senz'altra possibilita di scelta, una determinata strada o il dover far uso di un particolare mezzo di trasporto, per la Mancanza di un mezzo pubblico di linea ed il particolare bisogno, per la distanza del posto di lavoro o per la natura delle mansioni espletate. L'accertamento della sussistenza di questo particolare rischio improprio o generico aggravato in cui si sostanzia l'occasione del lavoro, da intendere non come mera coincidenza temporale, collegato in un rapporto meramente marginale o puramente cronologico o topografico, tale causale trae lavoro ed infortunio, e compito esclusivo del giudice di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da congrua motivazione esente da vizi sul piano logico-giuridico. (V 810'69, mass n 339138).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)