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Sez. L, Sentenza n. 2731 del 17/04/1986 (Rv. 445777 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO DI UNA LAVORATRICE CADUTA DAL TRATTORE PUR NON AVENDO NECESSITÀ DI SERVIRSI DI TALE MEZZO PER LA BREVITÀ DELLA STRADA E LA IDONEITÀ DI QUESTA AL TRANSITO PEDONALE.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445777-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO DI UNA LAVORATRICE CADUTA DAL TRATTORE PUR NON AVENDO NECESSITÀ DI SERVIRSI DI TALE MEZZO PER LA BREVITÀ DELLA STRADA E LA IDONEITÀ DI QUESTA AL TRANSITO PEDONALE.*

L'infortunio cosiddetto in itinere può ritenersi verificato in occasione di lavoro, e, quindi, compreso nella tutela assicurativa, ogni qualvolta il lavoratore sia esposto ad un rischio determinato dalla ragione stessa dell'esplicazione dell'attività lavorativa; il che si verifica quando il lavoratore, per andare e ritornare dal lavoro, debba percorrere una strada pericolosa ovvero debba necessariamente fare uso di un mezzo di trasporto che non è quello usato normalmente dalla generalità degli utenti della strada, in maniera che il rischio generico risulti aggravato. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la lavoratrice, infortunatasi cadendo dal trattore, guidato dal marito, che la riconduceva a casa, non avesse necessità di servirsi di tale mezzo, attese la brevità della strada e l'idoneità della stessa al transito pedonale). (V 3599/80, mass n 407442; (V 5239/77, mass n 388884; (V 2584/74, mass n 371016).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)