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Sez. 2, Sentenza n. 810 del 14/03/1969 (Rv. 339138 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - ACCERTA MENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339138-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - ACCERTA MENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'infortunio, che colga il lavoratore fuori del tempo e del luogo di lavoro, non e indennizzabile, puo, tuttavia, ritenersi verificato in occasione del lavoro e diventare, conseguentemente, indennizzabile, nel concorso di un rischio specifico improprio di lavoro, quale l'uso imposto di un mezzo di trasporto diverso da quello comunemente usato e fornito o prescritto dall'imprenditore in stretta relazione alla natura delle mansioni affidategli la necessita di percorrere una strada determinata, che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. In tale rischio puo farsi rientrare quello generico aggravato, relativo alla ipotesi che la via percorsa, pur non conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, sia l'unica che ad esso conduca, o che l'uso di un mezzo proprio sia stato tollerato dal datore di lavoro, sempre che al rischio gravante su qualsiasi utente della strada pubblica si aggiunga un quid pluris specificante, ad es. La Mancanza di mezzi pubblici di linea ed il particolare bisogno, per la distanza dal posto di lavoro e per la natura delle mansioni espletate, di servirsi di un mezzo proprio. L'accertamento di questo particolare rischio, specifico improprio o generico aggravato, nel che si sostanzia appunto l'occasione di lavoro- da intendersi non come collegamento puramente marginale o rapporto meramente cronologico e topografico- e cioe il nesso causale tra lavoro ed infortunio, e compito esclusivo del giudice di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se sorretto da un ragionamento scevro da vizi logici o giuridici. (V.1273-67, massima n.327808 878-67, massima n.327049 239-67, massima n.326018 2463-66, massima n.324771 2019-66, massima n.323941 1829-65).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)