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Sez. 3, Sentenza n. 30805 del 15/01/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286870-02

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Obbligo di traduzione delle sentenze - Sentenze della Corte di cassazione - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286870-02

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).

Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)