Sez. 4, Sentenza n. 29592 del 25/06/2026 Ud. (dep. 04/08/2026) Rv. 290402-01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Alloglotta condannato in via definitiva - Diritto alla traduzione delle sentenze della Corte di cassazione che determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Annullamento parziale con rinvio - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di traduzione di atti, il diritto sancito dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. non é configurabile, nei confronti dell'alloglotta, in relazione alle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determinano l'irrevocabilità della sentenza impugnata, sicché, in caso di annullamento con rinvio limitato a taluni capi o punti della decisione, il menzionato diritto non opera per le parti della pronuncia divenute irrevocabili. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il diritto alla traduzione è funzionale a garantire, anche ai fini dell'impugnazione, il contributo della difesa personale a quella tecnica, attraverso la conoscenza delle accuse e del percorso decisorio, non riguardando, pertanto, il condannato in via definitiva).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 3, Tratt. Internaz. 19/12/1966 art. 14 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 25/10/1977 num. 881 art. 1, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)