Sez. 6, Sentenza n. 8293 del 19/06/1984 Ud. (dep. 06/10/1984) Rv. 166001 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Con l'apposizione dei sigilli si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà manifestata dall'ufficio che ne aveva il potere. (nella specie è stato ritenuto configurabile il reato nella attività di completamento di un villino, con intonaci e pavimentazione di una veranda esterna, dopo che era stata ordinata la sospensione dei lavori ed erano stati apposti i sigilli). (V mass n 155727).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)