diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2223 del 05/08/1964 (Rv. 303311 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA E TRANSAZIONE - RINUNZIA A PROROGA FUTURA - INVALIDITA - RINUNCIA A PROROGA FUTURA IN SEDE DI TRANSAZIONE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1964-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303311-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA E TRANSAZIONE - RINUNZIA A PROROGA FUTURA - INVALIDITA - RINUNCIA A PROROGA FUTURA IN SEDE DI TRANSAZIONE - VALIDITA.*

La rinuncia alla proroga futura ex lege della locazione e quella che si riferisce ad una proroga non ancora concessa dal legislatore, non a quella gia vigente, della quale si attenda il riconoscimento in Sede giudizialè a differenza di quest'ultima, la rinuncia a proroga futura e invalida, sia perche la nuova proroga si applica di diritto nonostante qualsiasi patto contrario, sia perche una rinuncia valida non puo aversi che in relazione a diritti gia sorti e ben noti al rinunciante nel loro contenuto e nella loro estensione. Tuttavia, in Sede di transazione, anche la rinuncia a proroga futura e ammissibile, poiche la perdita del beneficio futuro ha il suo corrispettivo e la sua giustificazione nello scopo di prevenire e troncare una lite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 23/05/1950 num. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)