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Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 06/10/1962 (Rv. 254183 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNZIA E TRANSAZIONE - RINUNZIA ALLA PROROGA FUTURA - NULLITA - ALLA PROROGA IN CORSO - VALIDITA - EFFETTI - INAPPLICABILITA DELLA PROROGA SUCCESSIVA.*
Stato
decisa il 1962-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254183-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNZIA E TRANSAZIONE - RINUNZIA ALLA PROROGA FUTURA - NULLITA - ALLA PROROGA IN CORSO - VALIDITA - EFFETTI - INAPPLICABILITA DELLA PROROGA SUCCESSIVA.*

La rinuncia alla proroga legale in corso della locazione e valida, mentre non e valida la rinuncia alla proroga futura. Quando una rinuncia sia valida nel momento in cui e stata effettuata, il rapporto e sottratto al regime legale di proroga e non sono invocabili le proroghe successive, le quali si applicano solo ai contratti prorogati dalle precedenti Disposizioni: presuppongono, cioe, una proroga in atto e ne prolungano la durata. (Conf 2568/60, 1018/60).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)