Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 09/10/1970 (Rv. 347903 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - FINALITA DELLA RELATIVA DISCIPLINA - NORMATIVA DELLE DISTANZE LEGALI PER L'APERTURA DI VEDUTE - DIFFERENZE - RISPETTIVI CRITERI PER LA MISURAZIONE - RILEVANZA DEGLI SPORTI - DISTINZIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - FINALITA DELLA RELATIVA DISCIPLINA - NORMATIVA DELLE DISTANZE LEGALI PER L'APERTURA DI VEDUTE - DIFFERENZE - RISPETTIVI CRITERI PER LA MISURAZIONE - RILEVANZA DEGLI SPORTI - DISTINZIONE.*
Le norme sancite negli artt 873 e 905 cod civ sono preordinate alla tutela di interessi diversi, essendo la prima diretta ad evitare la formazione di intercapedini soprattutto o quanto meno anche in vista di interessi generali (l'igiene, il decoro, la sicurezza degli abitati), mentre la seconda e intesa unicamente a salvaguardare il fondo chiuso o non chiuso, urbano o rustico, terreno o fabbricato, dalle indiscrezioni che agevolmente possono essere attuate dal fondo del vicino mediante l'uso di un'opera obiettivamente destinata alla veduta. Anche i criteri da osservare per la misurazione delle distanze, nelle due ipotesi considerate, sono diversi dovendo le distanze tra costruzioni essere misurate con riferimento alla facciata esterna del fabbricato (o dei corpi di fabbrica avanzati), con la conseguenza che balconi, terrazze ed oggetti in generale sono rilevanti, come sporti, solo se incidano in concreto sulla consistenza volumetrica dell'edificio, laddove le distanze relative alle vedute devono essere misurate dalla faccia esteriore del muro in cui si aprono le finestre (art 905, primo comma cod civ) ovvero dalla linea esteriore dei balconi, terrazze, lastrici solari e simili opere (art 905, comma secondo cit), con la conseguenza che le opere stesse sono sempre rilevanti ai fini della misurazione. (V 3724'68, mass n 337055 1550'68, mass n 333259 2871'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)