Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 05/08/1987 (Rv. 454947 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 873 COD. CIV. - FINALITÀ - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTE - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - FINALITÀ - PREVISIONE DI UNA MAGGIORE DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI IN UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - INFLUENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA PER L'APERTURA DI VEDUTE - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 873 COD. CIV. - FINALITÀ - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTE - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - FINALITÀ - PREVISIONE DI UNA MAGGIORE DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI IN UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - INFLUENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA PER L'APERTURA DI VEDUTE - ESCLUSIONE.*
L'art. 873 cod. civ., prescrivendo la distanza per le costruzioni, è inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati; esso consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi. Per contro, l'art. 905 cod. civ. che stabilisce le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dalla apertura di vedute negli edifici vicini e a tutelare interessi esclusivamente privati. Pertanto, dalla esistenza di una norma regolamentare, la quale stabilisca una distanza fra le costruzioni maggiore di quella prevista dall'art. 873 cod. civ., non deriva che la distanza minima per la apertura di vedute e balconi debba ritenersi stabilita nella metà di quella anzidetta, anziché in quella di un metro e mezzo posta dall'art. 905 cod. civ.. (V 4384/82, mass n 422373; (V 3490/76, mass n 382238; (Conf 1688/75, mass n 375303; (Conf 2760/73, mass n 366295; (Conf 1902/70, mass n 347903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)