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Sez. 2, Sentenza n. 1688 del 02/05/1975 (Rv. 375303 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 873 COD CIV - FINALITA - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTE - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - FINALITA - PREVISIONE DI UNA MAGGIORE DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI IN UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - INFLUENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA PER L'APERTURA DI VEDUTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375303-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 873 COD CIV - FINALITA - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTE - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - FINALITA - PREVISIONE DI UNA MAGGIORE DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI IN UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - INFLUENZA SULLA DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA PER L'APERTURA DI VEDUTE - ESCLUSIONE.*

L'art 873 cod civ, prescrivendo la distanza per le costruzioni, e inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati; esso consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi. Per contro, l'art 905 cod civ, che stabilisce le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, e diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dalla apertura di vedute negli edifici vicini, e a tutelare interessi esclusivamente privati. Pertanto, dalla esistenza di una norma regolamentare, la quale stabilisca una distanza fra le costruzioni maggiore di quella prevista dall'art 873 cod civ, non deriva che la distanza minima per la apertura di vedute e balconi debba ritenersi stabilita nella meta di quella anzidetta, anzicche in quella di un metro e mezzo, posta dall'art 905 cod civ. (Conf 2760/73, mass n 366295; 1902/70, mass n 347903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)